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Miscellanea
Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione
Legge 2 maggio 1983, n. 293
- Aggiornato al
- 20 giugno 1983
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini della Convenzione, salvo espressa disposizione contraria: a) il termine "Parte"…
- Art. 3di applicazione La Convenzione si applica alle navi da pesca in mare autorizzate a…
- Art. 4di controllo 1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2), i certificati rilasciati…
- Art. 5maggiore 1) Una nave che non sia soggetta alle disposizioni della Convenzione o che non…
- Art. 6di informazioni 1) Le Parti comunicano all'Organizzazione: a) il testo delle leggi…
- Art. 7occorsi alle navi da pesca 1) Ogni Parte fa svolgere una inchiesta relativamente ad ogni…
- Art. 8trattati ed interpretazione Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la…
- Art. 9, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1) La Convenzione resta aperta alla…
- Art. 10in vigore 1) La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data in cui almeno 15 Stati…
- Art. 11La Convenzione puo' essere modificata mediante l'una o l'altra delle procedure definite…
- Art. 12La Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento dopo…
- Art. 13e registrazione 1) La Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale che ne…
- Art. 14La Convenzione e' redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e…
