di informazioni

  • 1)Le Parti comunicano all'Organizzazione:
  • a)il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle varie questioni che entrano nel campo di applicazione della Convenzione;
  • b)la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
  • c)un numero sufficiente di modelli dei certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni della Convenzione.
  • 2)L'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni comunicazione ricevuta in virtu' del comma a) del paragrafo 1) e diffonde loro le informazioni che le sono state comunicate ai sensi dei commi b) e c) del paragrafo 1).

Testo vigente dal 20 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art6 · fonte del testo

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