in vigore

  • 1)La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data in cui almeno 15 Stati, le cui flotte da pesca rappresentino in totale numericamente almeno il 50 per cento della flotta mondiale delle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, abbiano sia firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, sii depositato gli strumenti richiesti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.
  • 2)L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi aderiscono, della data della sua entrata in vigore.
  • 3)Per gli Stati che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di adesione ad essa, dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore siano state soddisfatte, ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione acquistano efficacia alla data della entrata in vigore della Convenzione, o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se quest'ultima data e' posteriore.
  • 4)Per gli Stati che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di adesione ad essa dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione acquista efficacia tre mesi dopo a data del deposito dello strumento.
  • 5)Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato successivamente alla data in cui siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 11 per l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione si applica al testo modificato della Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art10 · fonte del testo

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