poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato:

  • a)le merci importate a fini educativi, scientifici o culturali devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere importate, in numero ragionevole, da istituti riconosciuti, tenuto conto della loro destinazione. Esse non devono essere utilizzate a fini commerciali;
  • b)il materiale per il conforto dei marittimi deve essere utilizzato a bordo di navi straniere adibite al traffico marittimo internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave per essere utilizzato a terra dall'equipaggio, o importato per essere utilizzato in luoghi di ritrovo, circoli e locali di ricreazione per marittimi gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-5-art3 · fonte del testo

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