[1]ARTICOLO VIII Dispensa

[2](1) In caso di necessita' straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprieta' o all'ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato marittimo di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione che non sia, pero', quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l'eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purche' la persona a cui e' rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione dell'Amministrazione. Tuttavia le dispense non potranno essere concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile. (2) Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovra' essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potra' essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell'Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti, per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, gli sia prescritto di superare una prova accettata dall'Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potra' essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le Amministrazioni si assicureranno che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato. (3) I Contraenti dovranno inviare, al piu' presto, dopo il 1 Gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda ogni funzione per cui e' richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l'anno a navi atte alla navigazione e unitamente ad informazioni quanto a numero di tali navi rispettivamente superiori ed inferiori a 1600 ton. di stazza lorda.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artviii · fonte del testo

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