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Miscellanea
Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione
Legge 21 novembre 1985, n. 739
- Aggiornato al
- 16 dicembre 1985
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUGLI STANDARD DI ADDESTRAMENTO…
- Art. iiARTICOLO II Definizioni Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente…
- Art. iiiARTICOLO III Applicazione La Convenzione si applichera' ai marittimi che prestano…
- Art. ivARTICOLO IV Comunicazione di informazioni (1) I Contraenti dovranno comunicare non appena…
- Art. vARTICOLO V Altri Trattati ed interpretazioni (1) Tutti i precedenti trattati, convenzioni…
- Art. viARTICOLO VI Certificati (1) I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno…
- Art. viiARTICOLO VII Disposizioni transitorie (1) Un certificato di idoneita' o di servizio in…
- Art. viiiARTICOLO VIII Dispensa (1) In caso di necessita' straordinarie, le Amministrazioni, se a…
- Art. ixARTICOLO IX Equivalenti (1) La Convenzione non impedira' ad una Amministrazione di…
- Art. xARTICOLO X Ispezione (1) Le navi, salvo quelle escluse come da Articolo III, saranno…
- Art. xiARTICOLO XI Promozione della cooperazione tecnica (1) I Contraenti della Convenzione…
- Art. xiiARTICOLO XII Emendamenti (1) Nella Convenzione potra' essere introdotto un emendamento…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione (1) La Convenzione…
- Art. xivARTICOLO XIV Entrata in vigore (1) La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la…
- Art. xvARTICOLO XV Denuncia (1) La Convenzione potra' essere denunciata da ogni Contraente in…
- Art. xviARTICOLO XVI Deposito e registrazione (1) La Convenzione sara' depositata presso il…
- Art. xviiARTICOLO XVII Lingue La Convenzione e' redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese…
