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Miscellanea
Accordo
Adesione all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio Internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 · Legge 16 luglio 1974, n. 446
- Aggiornato al
- 21 settembre 1974
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DEI BREVETTI PER…
- Art. 2(1) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dell'accordo de L'Aja riveduto…
- Art. 3(1) L'agenzia raccoglie e aggiorna la documentazione prevista all'articolo 2. Essa…
- Art. 4(1) L'U.C.B. e qualsiasi persona fisica o morale abilitata, ai sensi del regolamento di…
- Art. 5Qualora un accordo intergovernativo, del quale l'Italia fosse parte, istituisca procedure…
- Art. 6L'Istituto e l'agenzia prenderanno ogni misura necessaria per assicurare il rispetto…
- Art. 7Le modalita' secondo le quali la documentazione e' messa a disposizione dell'agenzia…
- Art. 8(1) L'agenzia dipende esclusivamente dall'Istituto ed e' posta sotto l'autorita' del…
- Art. 9L'Istituto, l'agenzia ed i loro funzionari non italiani designati di comune accordo dal…
- Art. 10(1) Il direttore generale dell'Istituto recluta, di comune accordo con l'U.C.B., il…
- Art. 11(1) Un bilancio contenente le previsioni relative a tutte le spese e a tutte le entrate…
- Art. 12(1) Le spese inerenti all'installazione e al funzionamento dell'agenzia, fatte nel limite…
- Art. 13Tutti i lavori effettuati dall'agenzia danno luogo alla riscossione, a beneficio di…
- Art. 14(1) Una contabilita' distinta e' tenuta per la descrizione delle operazioni di entrate e…
- Art. 15Il primo esercizio finanziario dell'agenzia decorre dalla data di entrata in vigore del…
- Art. 16Il regolamento finanziario dell'agenzia, stabilito di comune accordo tra l'Istituto e il…
- Art. 17(1) Il presente accordo entrera' in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di…
- Art. 18(1) Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo. La denuncia avra' effetto…
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