(1) Un bilancio contenente le previsioni relative a tutte le spese e a tutte le entrate dell'agenzia e' stabilito per ciascun esercizio finanziario. (2) L'esercizio finanziario comincia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno. (3) Il progetto di bilancio dell'agenzia, dopo essere stato accettato dal Governo, e' sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il bilancio dell'agenzia costituisce un allegato al bilancio dell'Istituto.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art11 · fonte del testo

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