(1) L'agenzia raccoglie e aggiorna la documentazione prevista all'articolo 2. Essa procede, inoltre, alla classificazione, secondo la classificazione internazionale, della parte di detta documentazione in lingua italiana. (2) L'agenzia precede, nella documentazione in lingua italiana, a tutti i lavori di ricerca sullo stato della tecnica che rientrano nelle attivita' dell'Istituto. Le modalita' di esecuzione di detti lavori sono determinate nell'accordo di lavoro previsto all'articolo 7. (3) Secondo le modalita' stabilite di comune accordo dall'U.C.B. e dall'Istituto, l'agenzia mette a disposizione del pubblico, per consultazione:

  • a)i brevetti classificati secondo l'ordine numerico progressivo;
  • b)la documentazione classificata secondo la classificazione internazionale. (4) L'agenzia puo' anche essere incaricata, sia a richiesta del Governo e delle amministrazioni italiane che, con il loro accordo, di enti, di industrie e di qualsiasi altro interessato, della diffusione, a pagamento, di fascicoli mensili contenenti informazioni relative a tale documentazione. (5) Inoltre l'agenzia sara' incaricata di elaborare qualsiasi rapporto conseguente alle domande che le saranno state presentate. A richiesta dell'Istituto, essa potra' essere incaricata di elaborare qualsiasi rapporto in lingua italiana e di effettuare qualsiasi traduzione.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art3 · fonte del testo

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