Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere e' a carico del fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. 3a L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed e' ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, gia liquidate e da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1 marzo 1968. Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 31.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

3a

con decorrenza dal 1 settembre 1971

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonche' gli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, sono aumentati, con effetto dal 1 settembre 1971, in ragione del dodici per cento, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni." Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 17) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.

Testo vigente dal 8 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1968 al 8 gennaio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

    Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonche' gli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, sono aumentati, con effetto dal 1 settembre 1971, in ragione del dodici per cento, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni." Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 17) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art34 · fonte del testo

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