L'art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, e' parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".

Testo vigente dal 1 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art10 · fonte del testo

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