Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito dal seguente: "Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di eta' se il mantenimento in servizio e' previsto fino a settanta anni".

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-02;997~artunico · fonte del testo

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