Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e' esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni. La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennita' di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche. Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;467~art1 · fonte del testo

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