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Il comitato dei delegati della Cassa, previo accertamento secondo le modalita' che saranno determinate dal comitato stesso, puo' disporre la concessione di un contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, iscritti alla Cassa da almeno 10 anni, che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attivita' professionale per oltre tre mesi. Detto contributo, nella misura mensile di lire 150.000, puo' essere concesso per un periodo massimo di un anno. La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e alla seduta debbono partecipare almeno 18 delegati. Il provvedimento diverra' esecutivo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, al quale sara' trasmesso il relativo verbale della seduta del comitato dei delegati.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art5 · fonte del testo

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