Art. 69 — Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

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Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e' stato accertato dagli uffici delle imposte. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. ((i centri di servizio formano annualmente per ciascun comune compreso nella propria circoscrizione e inviano per la pubblicazione agli uffici delle imposte territorialmente competenti)):

  • a)un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo dichiarato, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
  • b)un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La formazione degli elenchi di cui al presente articolo puo' essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalita' di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1975 al 30 novembre 1980. 8 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. tolto: Gli uffici delle imposte formano e pubblicano annualmente, aggiunto: i centri di servizio formano annualmente per ciascun comune compreso nella propria circoscrizione aggiunto: e inviano per la pubblicazione agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art69 · fonte del testo

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