Art. 35 — Deroghe al segreto bancario

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Su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, l'ufficio delle imposte, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, puo' richiedere ad aziende ed istituti di credito e all'amministrazione postale di trasmettere, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi, nelle seguenti ipotesi:

  • a)quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione e l'ufficio e' in possesso di elementi certi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate per ammontare superiore a cento milioni di lire ovvero, se persona fisica, ha acquistato beni di cui al secondo comma dell'art. 2 per ammontare superiore a venticinque milioni di lire;
  • b)quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo di imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile, per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, a meno che la differenza sia inferiore a cento milioni di lire;
  • c)quando il contribuente non ha tenuto per tre periodi d'imposta consecutivi le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 19 e 20. La richiesta puo' riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo' essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 24 luglio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 540/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 51, n. 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 Cost. - non consente l'utilizzazione ai fini I.v.a. di dati acquisiti in sede di indagini presso banche; e dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - non consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso banche, ai fini degli accertamenti delle imposte sui redditi. Il sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato l'art. 51, d.P.R. n.633, consentendo deroghe al segreto bancario in favore degli uffici I.v.a., ed ha sostituito l'art. 35, d.P.R. n. 600, attribuendo agli uffici delle imposte dirette, tra l'altro, il potere di accesso presso aziende ed istituti di credito).

    Art. 35 Accertamento imposte sui redditi · Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art35 · fonte del testo

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