Art. 31-bis.1 — Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata
L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2023 al 22 febbraio 2024. 456 parole tolte, 129 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. Quando l'autorita' competente di un altro Stato membro o le autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
tolto: a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente;
tolto: b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica;
tolto: c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigenteaggiunto: L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art31bis1 · fonte del testo
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