Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Scambio di informazioni su richiesta (articolo 31-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. 2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette Autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. 3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. 4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'Autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011. 6. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria alle Autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art173 · fonte del testo

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