Art. 20 — Scritture contabili degli enti non commerciali
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((Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali)).
Testo in vigore dal 29 marzo 1975 al 1 gennaio 1998
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 29 marzo 1975. 194 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'aggiunto: Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridichetolto: , che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commercialitolto: , devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17, relativamente, alle attivita' commerciali esercitate qualora a norma del codice civile siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello stesso codice. In caso contrario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 18. Gli enti indicati nel comma precedente devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, ai sensi dell'art. 2217 del codice civile ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, relativamente a tutte le attivita' esercitate. Devono inoltre essere predisposti, nello stesso termine, i prospetti da allegare alla dichiarazione a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5. Nell'inventario, devono essere indicate e valutate, distintamente dalle altre, le attivita' e le passivita' relative alle attivita' commerciali esercitate e quelle relative agli altri cespiti produttivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art20 · fonte del testo
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