Art. 19 — Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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6 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2027. 378 parole tolte, 6 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a' titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
tolto: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
tolto: b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
tolto: c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 9 DICEMBRE 1996aggiunto: LGS. 5 AGOSTO 2026, N.tolto: 695. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro. aggiunto: 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art19 · fonte del testo
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