Art. 3
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[1]L'applicazione dei contributi per le associazioni professionali ed il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, continuano ad essere regolati dal disposto, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1938-XVII, n. 2137.
[2]I contributi richiesti alle categorie professionali dal P.N.F. nello misure da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario del Partito e col Ministro per le finanze, saranno riscossi unitamente ai contributi sindacali e con le modalita' di essi. 1
[3]Il gettito di detti contributi sara' devoluto a favore del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista. 1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 aprile 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Ricci - Di Revel - Host Venturi
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1944
Il Regio D.L. 15 novembre 1943, n. 9/B, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti dalle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944".
Testo in vigore dal 18 novembre 1943 al 16 dicembre 2009
