Art. 3
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[1]L'applicazione dei contributi per le associazioni professionali ed il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, continuano ad essere regolati dal disposto, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1938-XVII, n. 2137.
[2]I contributi richiesti alle categorie professionali dal P.N.F. nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario del Partito e col Ministro per le finanze, saranno riscossi unitamente ai contributi sindacali e con le modalita' di essi.
[3]Il gettito di detti contributi sara' devoluto a favore del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 aprile 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Ricci - Di Revel - Host Venturi
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 18 novembre 1943
