Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 227 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Dalla data che sara' stabilita con le norme di cui al 2° capoverso del presente articolo, saranno effettuati, con disciplina uniforme e distintamente per i professionisti ed artisti, per gli industriali e i lavoratori dell'industria, per i commercianti e i lavoratori del commercio, per le aziende e i lavoratori del credito e dell'assicurazione, l'accertamento e la riscossione, a cura delle associazioni sindacali, dei contributi che le indicate categorie professionali sono tenute a corrispondere: per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la disoccupazione, involontaria, per la tubercolosi, per la maternita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la Corresponsione degli assegni familiari, per la previdenza dei dirigenti di aziende, degli impiegati, nonche' di particolari categorie di lavoratori.
tolto: Allo stesso procedimento sara' uniformata la riscossione dei contributi previsti dall'art. 2 a carico degli armatori e della gente del mare.
tolto: Le norme necessarie per disciplinare i procedimenti di cui ai precedenti comma saranno emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di Concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, e, limitatamente ai contributi previsti dall'art. 2, con il Ministro per le comunicazioni, a norma degli articoli 1 e 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
tolto: L'assegnazione dei contributi riscossi, a ciascun ente spettanti, e' decretata dal Ministro per le corporazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-22;495~art1 · fonte del testo
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