Art. 4 — Competenza degli uffici
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la formulazione, da parte dell'Ufficio, di ulteriori rilievi o nuove contestazioni successivamente alla notifica del p.v.c., redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito delle sue osservazioni, fa decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a partire dal momento in cui ne viene data notizia al soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del p.v.c., trattandosi di contestazioni non conosciute prima dal contribuente, anche se i fatti materiali posti alla base sono stati già rilevati in occasione della redazione del p.v.c. medesimo.
Art. 4 · Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 6 Accertamento con adesione
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2009 al 1 gennaio 2027. 213 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente convocati secondo le precedenti modalita' non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 29 NOVEMBRE 2008aggiunto: LGS. 5 AGOSTO 2026, N. tolto: 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche. aggiunto: 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art4 · fonte del testo
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