Art. 3 — Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1978 al 1 gennaio 2002. 207 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso. Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, e' notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei commi in cui sono siti gli immobili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art3 · fonte del testo
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