In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni. Agli enti suddetti dovra' essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonche' del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione. Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione. Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione. Il prezzo della compravendita che verra' determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, potra' essere corrisposto in cinque rate annuali.

Testo vigente dal 25 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-13;208~art2 · fonte del testo

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