Il primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 17 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sostituiti dai seguenti: Articolo 1, primo comma. - "Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica". Articolo 7. - "L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore e' del 25 per cento dell'incremento stesso". Articolo 17. - "Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni o da altri enti o consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria e' imposto dall'ente che ha provveduto alla esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contribuito di miglioria specifica previste dal testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo secondo della presente legge. Nel caso in cui l'imposta sia applicata dagli enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle intendenze di finanza competenti per territorio, che hanno diritto di surrogarsi agli enti stessi se non provvedano, entro 60 giorni dalla notifica di apposita diffida, e di impugnare ogni loro provvedimento che riguarda l'ammontare del contributo dovuto dai singoli contribuenti".

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art35 · fonte del testo

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