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[1]((I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.
[2]Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.
[3]La valutazione e' fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriore a quello in cui la rettificazione e' promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 gennaio 1909, n. 63
1Il Regio Decreto 24 gennaio 1909, n. 63 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, inserita nelle raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia (volume II, dell'anno 1907, pagina 1389) e' sostituita la parola «quadriennio» a quella di «quinquennio» tra le parole «non decorso un» e le parole «dall'anno pel quale»".
Testo in vigore dal 3 luglio 1936 al 16 dicembre 2009
