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[1]((I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

[2]Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

[3]La valutazione e' fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriore a quello in cui la rettificazione e' promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 gennaio 1909, n. 63

1

Il Regio Decreto 24 gennaio 1909, n. 63 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, inserita nelle raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia (volume II, dell'anno 1907, pagina 1389) e' sostituita la parola «quadriennio» a quella di «quinquennio» tra le parole «non decorso un» e le parole «dall'anno pel quale»".

Testo in vigore dal 3 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1909 al 3 luglio 1936. 93 parole tolte, 68 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).

I redditi accertati per ogni singolo contribuente tolto: non possono essere variati tolto: per iniziativa dell'agenziaaggiunto: , sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa distrettuale delle imposte, tolto: se non decorso un quadriennio dall'anno pel quale avvenne l'accertamento, e per iniziativa dei contribuenti se non decorso un biennio dall'anno stesso; fermo restando, pel rimanente, il disposto dall'art. 28 della citata legge e salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione del reddito aggiunto: quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

aggiunto: Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

tolto: In ognuno dei casi indicati nel comma precedente, la valutazione dei redditi sara'aggiunto: La valutazione e' fatta sulla media dei due esercizi annuali tolto: anteriori aggiunto: anteriore a quello in cui la rettificazione e' promossaaggiunto: , tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-05-02;222~art1 · fonte del testo

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