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[1]A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).
[2]I redditi accertati per ogni singolo contribuente non possono essere variati per iniziativa dell'agenzia delle imposte, se non decorso un quadriennio dall'anno pel quale avvenne l'accertamento, e per iniziativa dei contribuenti se non decorso un biennio dall'anno stesso; fermo restando, pel rimanente, il disposto dall'art. 28 della citata legge e salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione del reddito. 1
[3]In ognuno dei casi indicati nel comma precedente, la valutazione dei redditi sara' fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione e' promossa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 gennaio 1909, n. 63
1Il Regio Decreto 24 gennaio 1909, n. 63 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, inserita nelle raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia (volume II, dell'anno 1907, pagina 1389) e' sostituita la parola «quadriennio» a quella di «quinquennio» tra le parole «non decorso un» e le parole «dall'anno pel quale»".
Testo in vigore dal 13 marzo 1909 al 3 luglio 1936
