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[1]A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).
[2]I redditi accertati per ogni singolo contribuente non possono essere variati per iniziativa dell'agenzia delle imposte, se non decorso un quadriennio dall'anno pel quale avvenne l'accertamento, e per iniziativa dei contribuenti se non decorso un biennio dall'anno stesso; fermo restando, pel rimanente, il disposto dall'art. 28 della citata legge e salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione del reddito.
[3]In ognuno dei casi indicati nel comma precedente, la valutazione dei redditi sara' fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione e' promossa.
Testo in vigore dal 7 maggio 1907 al 13 marzo 1909
