Art. 6 — Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
((A decorrere dall'esercizio 2014,)) Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali ((o di quelle corrispondenti a piu' regioni)), nonche' quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.
Testo vigente dal 27 febbraio 2014
