Art. 18 — Disposizioni finali
Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonche' i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. ((1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicita' e l'accessibilita' dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82))
Testo vigente dal 27 febbraio 2014
