((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96)). Il rendiconto ((di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,)) deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche', relativamente alle societa' editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. ((10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante)) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e' tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.4 Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.4 Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.4 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96)). 15.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.3 16.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.3 17.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 1999, n. 157

3

La L. 3 giugno 1999, n. 157 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che i presenti commi sono abrogati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della L. 157/1999.

L. 6 luglio 2012, n. 96

4

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 9, comma 27) che " L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013. "

Testo vigente dal 24 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1999 al 24 luglio 2012. 138 parole tolte, 35 parole aggiunte.

tolto: Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attivita' patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere ilaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96. Il rendiconto di esercizioaggiunto: , redatto secondo il modello di cui all'allegato Atolto: . Il rendicontoaggiunto: , deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di … necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. aggiunto: 10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 … dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. tolto: Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformita' alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarita' della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96. 15.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157. aggiunto: 16.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157aggiunto: . 17.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 2012, n. 96

    La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 9, comma 27) che " L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013. "

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-01-02;2~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari