Art. 10 — Norme regionali e delle province autonome
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2017 al 6 dicembre 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
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Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 3, 6, 7, 10, 12, primo comma, lett. d), e) e g), e 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, della Provincia autonoma di Bolzano, per violazione agli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16…
Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato · Art. 7 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. In particolare, disciplinano:
tolto: a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
tolto: b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
tolto: c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
tolto: d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
tolto: e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato;
tolto: f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art10 · fonte del testo
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