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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il Ministro per le comunicazioni ha facolta', per la durata delle attuali contingenze internazionali, di modificare, con effetto non anteriore al 1° settembre 1939-XVII e per urgenti motivi d'interesse pubblico relativi ai traffici marittimi ed ai rifornimenti necessari per la Nazione, gli itinerari, la periodicita' e la velocita' delle linee incluse nell'elenco previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002.
[9]Ha pure facolta', per gli stessi motivi, di sospendere l'esercizio di una o piu' di dette linee sostituendole temporaneamente con altre linee, purche' entro i limiti dei settori di traffico di cui al citato Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081.
[10]I provvedimenti provvisori di cui sopra, saranno adottati previo accordo con le societa' menzionate nell'art. 3 del decreto-legge succitato. Il conguaglio delle sovvenzioni, in conseguenza e per la durata dei provvedimenti medesimi e in funzione della percorrenza e delle caratteristiche delle navi, sara' disposto con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
[11]Resta fermo quanto disposto dal 5° capoverso dell'art. 39 del capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.
[12]In ogni caso l'onere finanziario dello Stato non potra' superare quello stabilito dalle convenzioni.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Mussolini - Host Venturi - Di Revel
[17]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
