Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 313 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Il Ministro per le comunicazioni ha facolta', per la durata delle attuali contingenze internazionali, di modificare, con effetto non anteriore al 1° settembre 1939-XVII e per urgenti motivi d'interesse pubblico relativi ai traffici marittimi ed ai rifornimenti necessari per la Nazione, gli itinerari, la periodicita' e la velocita' delle linee incluse nell'elenco previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002.
tolto: Ha pure facolta', per gli stessi motivi, di sospendere l'esercizio di una o piu' di dette linee sostituendole temporaneamente con altre linee, purche' entro i limiti dei settori di traffico di cui al citato Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081.
tolto: I provvedimenti provvisori di cui sopra, saranno adottati previo accordo con le societa' menzionate nell'art. 3 del decreto-legge succitato. Il conguaglio delle sovvenzioni, in conseguenza e per la durata dei provvedimenti medesimi e in funzione della percorrenza e delle caratteristiche delle navi, sara' disposto con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
tolto: Resta fermo quanto disposto dal 5° capoverso dell'art. 39 del capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.
tolto: In ogni caso l'onere finanziario dello Stato non potra' superare quello stabilito dalle convenzioni.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Host Venturi - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;680~art1 · fonte del testo
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