Il versamento delle ritenute per imposte e tassa, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sara' effettuato, anziche' alle attuali scadenze, al la fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila. Qualora alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituira' economia.

Testo vigente dal 14 aprile 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;238~art1 · fonte del testo

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