I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

  • 1)mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;
  • 2)errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
  • 3)differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
  • 4)mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorita' competente ad apporre il visto sulle fatture;
  • 5)erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

Testo vigente dal 22 giugno 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-23;421~art1 · fonte del testo

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