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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra e' autorizzato a vendere al comune di Savona l'immobile detto ex-reclusorio militare e il fabbricato della caserma «Umberto I», restituendo al Comune il fabbricato della caserma comunale «Agostino Ricci» gia' cedutale in uso gratuito, e ricevendo in permuta alcuni terreni della piazza darmi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350,000, giusta il compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colla deliberazione del 18 giugno 1909. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Spingardi - Facta.
[11]Visto, Il guardasigilli Fani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1922, n. 1871, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al testo del compromesso, approvato colla legge 17 luglio 1910, n. 523, per la vendita al comune di Savona dell'immobile denominato ex-fortezza «Priamar» e del fabbricato della caserma denominato «Umberto I» e per la restituzione al Comune medesimo dello stabile della caserma comunale «Agostino Ricci», gia' da esso ceduta in uso gratuito per tempo indeterminato, ricevendo l'Amministrazione militare in permuta un appezzamento di terreno della piazza d'Armi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350.000, e' sostituito il testo del nuovo compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona con le deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1919 al 16 dicembre 2009
