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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra e' autorizzato a vendere al comune di Savona l'immobile detto ex-reclusorio militare e il fabbricato della caserma «Umberto I», restituendo al Comune il fabbricato della caserma comunale «Agostino Ricci» gia' cedutale in uso gratuito, e ricevendo in permuta alcuni terreni della piazza darmi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350,000, giusta il compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colla deliberazione del 18 giugno 1909.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Spingardi - Facta.

[11]Visto, Il guardasigilli Fani.

Testo in vigore dal 9 agosto 1910 al 1 gennaio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;523~art1 · fonte del testo

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