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[1]La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara ricuperera' le somme versate mediante:
- a)un contributo straordinario, a carico dei datori di lavoro, sulle competenze medie stabilite per la previdenza marinara, nella misura che sara' fissata, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentite le Organizzazioni sindacali competenti, e il cui versamento sara' iniziato dalla data che verra' stabilita dal decreto stesso in relazione alla cessazione dello stato di guerra;
- b)un contributo dello Stato nella misura di L. 1.800.000 mensili e comunque non superiore alla meta' della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa, che sara' versato a decorrere dal 1° marzo 1941-XIX.1
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa pel Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 maggio 1942, n. 600
1La L. 7 maggio 1942, n. 600 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Il contributo dello Stato stabilito dalla lettera b) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX n. 267, e' commisurato, per le erogazioni effettuate dalla data predetta, ai tre quarti della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara".
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
