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[1]La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara ricuperera' le somme versate mediante:
- a)un contributo straordinario, a carico dei datori di lavoro, sulle competenze medie stabilite per la previdenza marinara, nella misura che sara' fissata, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentite le Organizzazioni sindacali competenti, e il cui versamento sara' iniziato dalla data che verra' stabilita dal decreto stesso in relazione alla cessazione dello stato di guerra;
- b)un contributo dello Stato nella misura di L. 1.800.000 mensili e comunque non superiore alla meta' della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa, che sara' versato a decorrere dal 1° marzo 1941-XIX.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa pel Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 30 giugno 1942
