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Qualora la somma erogata in ciascun trimestre dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara dovesse superare l'ammontare di L. 3.600.000 mensili, il Ministro per le comunicazioni, con suo provvedimento, modifichera' i criteri di ammissione al godimento dell'assegno o la misura dell'assegno stesso per il tempo occorrente a ricondurre la media mensile della erogazione nella misura sopraindicata, tenendo presente nel computo l'andamento dei trimestri precedenti e le eventuali eccedenze verificatesi.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 maggio 1942, n. 600
1La L. 7 maggio 1942, n. 600 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'ammontare massimo delle erogazioni mensili, previsto dall'art. 5 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e' elevato da L. 3.600.000 a L. 7.200.000 a decorrere dalla data indicata all'art. 1".
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
