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Qualora la somma erogata in ciascun trimestre dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara dovesse superare l'ammontare di L. 3.600.000 mensili, il Ministro per le comunicazioni, con suo provvedimento, modifichera' i criteri di ammissione al godimento dell'assegno o la misura dell'assegno stesso per il tempo occorrente a ricondurre la media mensile della erogazione nella misura sopraindicata, tenendo presente nel computo l'andamento dei trimestri precedenti e le eventuali eccedenze verificatesi.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 30 giugno 1942
