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[1]Ai marittimi iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 sino a quando non ne siano cancellati per imbarco, per richiamo alle armi o per altro motivo, e' corrisposto dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara un assegno alimentare di L. 8 giornaliere se di eta' superiore agli anni 18 e di L. 4 se di eta' inferiore.
[2]L'assegno e' corrisposto dal giorno di presentazione della domanda di' iscrizione nel ruolo o dalla data di iscrizione d'autorita' nel ruolo stesso.
[3]L'assegno decorre dal giorno della cessazione del godimento delle indennita' giornaliere che possano eventualmente spettare, a tenore delle leggi vigenti ai marittimi considerati dalla presente legge, per infortunio, malattia o disoccupazione, e trascorsi i periodi di tempo per i quali e' corrisposta la indennita' di naufragio ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1925-IV, n. 2544.
[4]L'assegno non sara' accordato, o se accordato verra' sospeso, ai marittimi iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)prestino lavoro retribuito in qualsiasi settore di attivita' o le cui condizioni economiche non siano tali da giustificare la corresponsione dell'assegno;
- b)prestino lavori di comandata, limitatamente ai giorni di impiego;
- c)non rispondano alla chiamata di imbarco, salvo comprovato motivo di impossibilita', o non rispondano alle chiamate per lavoro di comandata nel porto della citta' in cui risiedono;
- d)siano provvisti di una pensione. Il predetto assegno sara' corrisposto fino alla data che, in relazione alla cessazione dello stato di guerra, verra' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 maggio 1942, n. 600
1con decorrenza dal 1 gennaio 1942
La L. 7 maggio 1942, n. 600 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX; l'assegno alimentare previsto dall'art. 4 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e' elevato a lire 16 giornaliere per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco di eta' superiore agli anni 18 e a lire 8 giornaliere per gli iscritti di eta' non superiore agli anni 18".
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
