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[1]Ai marittimi iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 sino a quando non ne siano cancellati per imbarco, per richiamo alle armi o per altro motivo, e' corrisposto dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara un assegno alimentare di L. 8 giornaliere se di eta' superiore agli anni 18 e di L. 4 se di eta' inferiore.
[2]L'assegno e' corrisposto dal giorno di presentazione della domanda di' iscrizione nel ruolo o dalla data di iscrizione d'autorita' nel ruolo stesso.
[3]L'assegno decorre dal giorno della cessazione del godimento delle indennita' giornaliere che possano eventualmente spettare, a tenore delle leggi vigenti ai marittimi considerati dalla presente legge, per infortunio, malattia o disoccupazione, e trascorsi i periodi di tempo per i quali e' corrisposta la indennita' di naufragio ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1925-IV, n. 2544.
[4]L'assegno non sara' accordato, o se accordato verra' sospeso, ai marittimi iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)prestino lavoro retribuito in qualsiasi settore di attivita' o le cui condizioni economiche non siano tali da giustificare la corresponsione dell'assegno;
- b)prestino lavori di comandata, limitatamente ai giorni di impiego;
- c)non rispondano alla chiamata di imbarco, salvo comprovato motivo di impossibilita', o non rispondano alle chiamate per lavoro di comandata nel porto della citta' in cui risiedono;
- d)siano provvisti di una pensione. Il predetto assegno sara' corrisposto fino alla data che, in relazione alla cessazione dello stato di guerra, verra' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 30 giugno 1942
