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[1]Sono iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria che abbiano sei mesi di navigazione mercantile effettiva se appartenenti alle categorie dei mozzi e dei piccoli di camera o di cucina e 18 mesi di tale navigazione se appartenenti ad altre categorie, purche' il loro ultimo sbarco non sia anteriore al 10 giugno 1937-XV, a meno che non abbiano potuto imbarcare dopo tale data perche' richiamati alle armi.
[2]Il prescritto requisito di navigazione non e' richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV per naufragio, per infortunio o malattia con diritto alle prestazioni di legge, per avvicendamento, disarmo totale, disarmo parziale, concessione d'armamento ridotto, sbarco d'autorita' dalle navi requisite. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 maggio 1942, n. 600
1La L. 7 maggio 1942, n. 600 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, per navigazione mercantile si intende anche quella compiuta su navi battenti bandiera estera, risultante da documenti ritenuti validi dall'autorita' marittima". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il requisito di navigazione prescritto dal primo comma dell'art. 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, non e' richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV, per richiamo alle armi".
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
