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[1]Sono iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria che abbiano sei mesi di navigazione mercantile effettiva se appartenenti alle categorie dei mozzi e dei piccoli di camera o di cucina e 18 mesi di tale navigazione se appartenenti ad altre categorie, purche' il loro ultimo sbarco non sia anteriore al 10 giugno 1937-XV, a meno che non abbiano potuto imbarcare dopo tale data perche' richiamati alle armi.
[2]Il prescritto requisito di navigazione non e' richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV per naufragio, per infortunio o malattia con diritto alle prestazioni di legge, per avvicendamento, disarmo totale, disarmo parziale, concessione d'armamento ridotto, sbarco d'autorita' dalle navi requisite.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 30 giugno 1942
