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Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila milioni di lire gia' impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attivita' interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale. La ripartizione della somma prevista dal comma precedente fra le zone di cui all'art. 3 sara' effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 7 gennaio 1950

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