L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e' sostituito dal seguente: "Nell'esercizio finanziario 1950-51 si fara' fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. I con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e province di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000. "Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioe' per lire 7.940.687.000, sara' provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si fara' fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali; decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focale; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi; decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi".

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art4 · fonte del testo

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